Per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, la legge di Bilancio 2021 ha dato continuità al regime straordinario del bonus pubblicità, previsto per il 2020 dal decreto Cura Italia e dal dl Rilancio.
Il decreto Sostegni bis ha poi modificato la disciplina del credito d’imposta ed ha prorogato l’incentivo fino al 2022, fissando la finestra per la richiesta del bonus dal 1 al 30 settembre.
L’incentivo è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
La legge di Bilancio prevedeva un regime differenziato, a seconda del media scelto, per il riconoscimento del credito d’imposta entro il limite massimo di 50milioni:
- regime straordinario per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale) con un bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente;
- regime ordinario per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali con un bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Con Il dl n. 73-2021 (Sostegni bis) il regime straordinario viene prorogato fino al 2022, estendendolo anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
In tal modo per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
Per il biennio 2021-2022 viene dunque meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Inoltre, è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per quanto riguarda i termini per la richiesta, anche se come detto in apertura il dl Sostegni bis stabilisce un periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre, vengono considerate valide per accedere al credito d’imposta, anche le prenotazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni.
In ogni caso, è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021, utilizzando il modulo allegato da inviare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati
Inoltre i soggetti interessati devono presentare:
- la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.