Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio, la legge 106/2021 che converte il dl 73/2021 (Sostegni-bis) con alcune importanti novità.
- Modifiche al contratto a tempo determinato
Per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, è possibile fino al 30 settembre 2022, superare il termine dei 12 mesi di durata, restando comunque nel limite massimo dei 24 mesi.
- Ulteriore periodo di CIGS
È previsto un nuovo periodo massimo di 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021, con esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.
In tali casi, non è possibile avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
- Stop riduzione indennità NASpI
Fino al 31 dicembre 2021 non sarà applicata la riduzione mensile del 3% a partire dal quarto mese di NASpI.
La decurtazione riprenderà a pieno regime dall’anno prossimo e l’importo sarà calcolato applicando le decurtazioni corrispondenti ai mesi d’interruzione trascorsi.
- Agevolazioni nel settore del trasporto aereo
Viene differito al 31 luglio 2021, il termine per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative di mobilità, di NASpI e del trattamento di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, erogate dal Fondo di solidarietà del settore.
- Misure previdenziali nel settore dello spettacolo e Horeca
Dal 1° gennaio 2022 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si estende anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Viene inoltre esclusa dalla formazione del reddito l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) riconosciuta dal 1° gennaio 2022 per la disoccupazione involontaria, erogata dall’INPS.
Saranno riconosciuti infine contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021 da riconoscersi in base alla differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
- Novità in tema di lavoro agricolo
Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici.
La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente.