Prevista per la fine di luglio la conversione in legge del dl n.77/2021 con il voto definitivo del Senato.
Nelle intenzioni di governo e parlamento, le novità introdotte dal dl Semplificazioni bis dovrebbero contribuire a rendere più fluido l’avvio dei progetti legati al Recovery Plan.
Il provvedimento infatti tocca svariati ambiti, dagli appalti pubblici al BIM, dal Superbonus 110% all’ambiente e la VIA fino al procedimento amministrativo e la governance del PNRR.
Particolare attenzione è dedicata alla modifica dell’articolo 119 del dl n. 34/2021 (Decreto Rilancio) che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).
Nello specifico le novità riguardano:
- attestazione del titolo abitativo tramite la CILA;
- estensione del superbonus anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche a favore degli over 65;
- ampliamento dei beneficiari anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per intervenire su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
- esclusione del cappotto termico e del cordolo antisismico dal computo delle distanze minime e delle altezze massime;
- le violazioni formali, che non inficiano le azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali;
- proroga da 18 a 30 mesi del termine per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto;
- possibilità di effettuare variazioni in corso d’opera integrandole nella CILA senza bisogno di presentare l’agibilità.
Di rilevante interesse è la nuova funzione della CILA che, oltre a snellire i procedimenti di accertamento dei titoli necessari, equipara gli interventi legati al superbonus a quelli di manutenzione straordinaria, velocizzandone l’iter burocratico.
Resta invariata invece la situazione per gli hotel che, restano esclusi dagli gli ampliamenti del superbonus. Nulla di fatto neanche per la proroga del 110 al 2023, per la quale il governo conferma nuovamente che bisognerà attendere la prossima legge di bilancio.
Il decreto prevede, inoltre, interventi volti ad accelerare e snellire le procedure e a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione in vari settori ma anche agevolare la transizione al digitale e alle fonti rinnovabili e la realizzazione di opere di impatto rilevante, prestando anche attenzione all’inserimento di donne e giovani nel mondo del lavoro.
- Valutazione di impatto ambientale (VIA): massimo di 130 giorni per i progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).
- Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.
- Semplificazione delle procedure per le opere di impatto rilevante per le quali tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) saranno acquisiti al livello di progetto di fattibilità tecnico-economica dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che definirà le linee guida necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni in fase di realizzazione.
- Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale ma anche penali dovute al ritardato adempimento, per un massimo del 20% dell’ammontare stesso.
- In merito al subappalto:
- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% per cento dell’importo complessivo del contratto. Inoltre, il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
- Inserimento al lavoro di donne e giovani tramite l’obbligo di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto oggetto di bando per la realizzazione di opere del PNRR e del Fondi complementare.
- Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modo da garantire trasparenza e pubblicità degli appalti.
- Viene semplificato il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.
- Al fine di agevolare il superamento del divario digitale si favorisce il sistema delle deleghe da parte di soggetti titolari di identità digitale e viene potenziato il sistema delle banche dati e dello scambio di informazioni tra le stesse.