Integrazione CIG Covid per tredici settimane fino al 31 dicembre 2021 ed esonero delle quote del TFR: queste le nuove misure a sostegno dei lavoratori delle aziende in crisi previste dal decreto legge n. 102 del 2021 entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021.

Prorogato dunque al 2022 l’esonero dal pagamento delle quote di TFR maturato sulla retribuzione persa.

Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 44, DL n. 109/2018, hanno diritto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, all’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa.

La nuova disposizione si riferisce alle imprese:

  • soggette a procedura fallimentare o sono in amministrazione straordinaria;
  • che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Queste aziende sono anche dispensate dal versamento delle quote di accantonamento del Tfr riferite alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro.

Per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda per ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Resta inteso che ai datori di lavoro che presenteranno domanda resta preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Nuove misure per le aziende in crisi
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