Con circolare dell’11 maggio 2021 il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, previste dal decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77.
Relativamente al settore del lavoro domestico, la circolare prevede che è consentito il subentro nella procedura di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.
Qualora invece, anche a causa delle perduranti conseguenze della pandemia sul mercato del lavoro, non vi sia un datore di lavoro disponibile all’assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Per quanto riguarda invece il contributo forfettario, l’articolo 103 comma 7 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio, n. 77, relativamente alle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari già instaurati prima dell’istanza di regolarizzazione, prevede che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
L’ INPS nella circolare n. 79 del 28/05/2021, in primo luogo chiarisce che i datori di lavoro che hanno inoltrato istanza di emersione di rapporti di lavoro – già instaurati prima del 19 maggio 2020 – con cittadini italiani o comunitari, possono effettuare il versamento del contributo forfettario, entro dieci giorni (7 giugno 2021) dalla data di pubblicazione della presente circolare.
L’istituto altresì evidenzia, che l’articolo 1, comma 5, del decreto 7 luglio 2020 dispone che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario”.
L’Inps inoltre riprendendo l’art. 1 del decreto 7 luglio 2020, rammenta che l’importo che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:
- € 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca allevamento ed attività connesse;
- € 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona, per sé stessi o per componenti della propria famiglia anche se non conviventi, affetti da patologia o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- € 156,00 per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Nella circolare sono altresì chiarite le modalità di calcolo del contributo a seconda se le istanze siano riferite ai lavoratori extracomunitari o a quelli comunitari e gli ulteriori adempimenti ai quali è tenuto il datore di lavoro.