Con il decreto direttoriale del 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi del regime di aiuto denominato Nuova Marcora per la nascita e lo sviluppo di società cooperative.
Il provvedimento fa seguito al DM del 4 gennaio 2021, che a sua volta aggiorna il precedente del 2014, in base al quale le cooperative possono richiedere finanziamenti a tasso zero direttamente alle società finanziarie partecipate dal MISE secondo quanto previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora.
La misura è rivolta alle società cooperative di produzione, lavoro e sociali operanti in qualsiasi settore produttivo, che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e che non si trovino in condizioni tali da risultare in difficoltà.
Rispetto alla versione precedente, che prevedeva un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, il nuovo regime stabilisce che i finanziamenti siano erogati a tasso 0 con importo massimo fissato a due milioni di euro.
I finanziamenti agevolati:
- hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione devono essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.