Con l’articolo 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche in sofferenza a causa della pandemia, commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Dopo neanche 24 ore dalla pubblicazione in G.U., l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo numero 77923/2021 che stabilisce le modalità per presentare domanda, a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio.
Il suddetto contributo può essere erogato con accredito su conto corrente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo il seguente criterio:
Requisito essenziale è non aver superato, nell’anno 2019, i 10 milioni di euro di ricavi. I titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, devono far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019).
Altro requisito fondamentale è che la media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’anno precedente, oppure avere una partita iva attiva a partire dal 1° gennaio 2019.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Per evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019) e a tal fine nelle linee guida dell’Agenzia viene riportata la seguente tabella:
L’istanza potrà essere presentata direttamente dal richiedente o dall’intermediario con delega al cassetto fiscale mediante:
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
- oppure attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per accedere alla procedura sarà necessario dotarsi di credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà ricevuta.
In caso di esito positivo, verrà poi comunicato il mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento del credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.
Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedente mentre per effettuare la rinuncia al contributo si potrà andare anche oltre la data del 28 maggio.