Con la circolare n. 33 del 2021, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione dello sgravio Decontribuzione Sud, ovvero l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, in riferimento all’anno 2021.
L’Istituto prende atto dell’autorizzazione della misura agevolativa fornita dall’UE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 (Temporary framework) e si riserva di tornare sull’argomento, per regolamentare lo sgravio per gli anni successivi, cioè dal 2022 al 2029, quando l’Europa approverà l’agevolazione nella sua interezza.
In sostanza la circolare esamina ed attua l’esonero introdotto dal decreto Agosto (art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) in vigore fino al 31 dicembre 2029, in favore delle Regioni:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
Tuttavia, dal momento che il diritto alla decontribuzione sorge con riferimento all’effettiva collocazione dei lavoratori nelle aree sopra indicate, può accadere che imprese, ubicate in terrori diversi, abbiano unità operative nelle regioni avvantaggiate. In tal caso le aziende devono inoltrare un’apposita domanda finalizzata a farsi attribuire il codice di autorizzazione “0L” che legittimerà l’applicazione dello sgravio per tutto il 2021.
La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
L’esonero può essere applicato senza il rispetto di massimali mensili e riguarda solo i contributi a carico del datore di lavoro lasciando pertanto esclusi:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
- il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’agevolazione, tra l’altro, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, sia di tipo contributivo che di tipo economico, quali ad esempio:
- l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
- l’incentivo all’assunzione di disabili;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
In questo caso, tuttavia, va precisato che la decontribuzione si applica in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Nella circolare vengono inoltre indicate le modalità con cui il beneficio deve essere esposto nel flusso di denuncia contributiva mensile Uniemens o Uniemens lista PosPA. In particolare:
- A) A partire dal mese di febbraio 2021, nella denuncia contributiva Uniemens sarà necessario indicare:
- nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “ACAS”;
- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.
- B) Nel flusso Uniemens sezione ListaPosPA, per i periodi da gennaio 2021 a dicembre 2021, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, indicando:
- nell’elemento “Importo” l’importo del contributo oggetto dello sgravio;
- nell’elemento “AnnoRif” l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento “MeseRif” il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “17”.
E’ infine indispensabile precisare che, per fruire della decontribuzione Sud, l’azienda deve essere in regola con il pagamento dei contributi (possesso del Durc), vantare l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza.