Per le attività di impresa di vendita e beni o servizi al pubblico
Importante: l’istanza per la richiesta del contributo va presentata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
Il bonus contributo a fondo perduto per i centri storici, previsto dal “Decreto Agosto” (Dl n. 104 del 14 agosto 2020), consiste nell’erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di un’apposita istanza.
REQUISITI
Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti:
- avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei:
- capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti;
- città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
! L’elenco dei comuni con queste caratteristiche è consultabile a pagina 5 delle istruzioni.
- Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti;
- inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.
COME E QUADO RICHIEDERE IL BONUS
Dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.
Una prima ricevuta attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali. In seguito, subito dopo aver verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, con una seconda ricevuta l’Agenzia attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza.
Il pagamento avverrà su accredito diretto nel conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
! Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta a prescindere.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
ALLEGATI UTILI:
• Provvedimento del 12 novembre 2020
Fonte: Agenzia delle Entrate