Con un provvedimento del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per ottenere il Bonus a Fondo Perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio. 
 
Il Bonus a Fondo Perduto equivale ad una somma di denaro per la quale possono esserne beneficiari le imprese, le partite Iva o dai titolari di reddito agrario, in attività alla data di presentazione dell’istanza per poter ottenere il contributo.
 
L’agenzia delle Entrate entra a supporto con una guida dove fornisce le indicazioni utili per la richiesta del contributo.
 
Inoltre, con il suddetto provvedimento l’Agenzia ha approvato il modello di richiesta – con il quale si potrà fare richiesta dal 15 giugno al 24 agosto 2020 – e le istruzioni di compilazione.
 
Vediamo di seguito a chi spetterebbe il contributo, il decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 ne ha stabilito dei requisiti.
 
 
• BENEFICIARI •
Possono far richiesta i soggetti titolari di P.IVA che esercitano attività d’impresa, lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Di seguito i due i requisti.

PRIMO REQUISITO
Conseguimento nell’anno 2019 di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

 
ATTENZIONE
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
 

ATTENZIONE
Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. 

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.

 

ATTENZIONE
Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

SECONDO REQUISITO Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

APRILE 2019

2/3 APRILE 2019 APRILE 2020 SPETTA
10.000 6.667 1.000 SI 
10.000 6.667 7.000 NO

Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  • nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

ATTENZIONE
In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto.
Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede.

• A CHI NON SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO •

  • Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).


• AMMONTARE DEL CONTRIBUTO •
Viene determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono:

  1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 • CASI PARTICOLARI •
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è:

  1. se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi.
    Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;
  2. se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019 spetta l’importo minimo del contributo.

• COME EFFETTUARE LA RICHIESTA •
La richiesta potrà essere effettuata sull’apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica dal 15 giugno al 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

 

ALLEGATI UTILI

• Modello di richiesta per accedere al contributo

• Istruzioni per la compilazione

• Guida operativa

• Vademecum – slide di sintesi

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

Bonus a Fondo Perduto – art. 25 del Decreto Rilancio
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