Il Decreto Dignità ha introdotto lo sgravio contributivo per il biennio 2019-20
La legge di conversione del Decreto Dignità ha introdotto un esonero contributivo per il biennio 2019-2020 a favore dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati con soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età.
Tale sgravio, contenuto nell’articolo 1 bis del Dl 87/2018, aggiunto in sede di conversione dalla legge 96/2018, entra in vigore dal 1° gennaio 2019, in virtù del fatto che un esonero analogo è attualmente “in vigore”, con l’applicazione della legge 205/2017.
Tale incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati ed in particolare:
a) Datori di lavoro imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
b) Datori di lavoro non imprenditori, ovvero:
- Enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in Enti pubblici economici;
- Enti che, per effetto della privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali;
- Ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- Aziende speciali costituite anche in consorzio;
- Consorzi di bonifica e consorzi industriali;
- Enti morali ed Enti ecclesiastici.
Restano invece esclusi dallo sgravio contributivo i seguenti datori di lavoro:
- Le amministrazioni dello Stato (Accademie, Conservatori statali ecc.);
- Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro consorzi;
- Le Università;
- Gli Istituti autonomi case popolari;
- Gli enti pubblici non economici Nazionali, Regionali e Locali;
- Le aziende sanitarie locali;
- Le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie;
- Le Ipab e le aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp);
- La banca d’Italia, la Consob, le università non statali legalmente riconosciute.
L’esonero spetta ai giovani che alla data della prima assunzione incentivata:
- Non abbiano compiuto il 35° anno di età;
- Non risultino essere occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.
Il bonus consiste nell’esonero contributivo pari al 50% della durata di 36 mesi nel limite di 3.000 euro su base annua.
Fonte: Il Sole24ore
Natalia Alifraco
Segretario Nazionale ASNALI-COLF
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