Nasce il “libretto famiglia” vediamo di cosa si tratta
Da circa un anno a questa parte, è operativo il cosiddetto “libretto Famiglia”, uno strumento introdotto e disciplinato dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017,n.50.
Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa e si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo volto a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.
Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzate dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario e prevedono i seguenti limiti economici:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
C’è anche un limite orario annuale, non si possono infatti superare le 280 ore annue.
Le attività che l’utilizzatore può remunerare sono perentoriamente indicate dalla legge e consistono in:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Per l’utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici, ma sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio INPS online dedicato.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, oppure dai patronati e dagli intermediari muniti di apposita delega (messaggio INPS 31 luglio 2017, n. 3177).
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l’ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.
L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.
Fonte: www.inps.it
Natalia Alifraco
Segretario Nazionale ASNALI-COLF
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